Franco forte: prolungata la durata di percezione dell’indennità per lavoro ridotto

Berna, 13.01.2016 - Il 13 gennaio 2016 il Consiglio federale ha allungato da 12 a 18 mesi la durata massima per beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto. Nel contempo, il periodo di attesa scende a un giorno per ciascun periodo di conteggio. Questa modifica della relativa ordinanza scatterà il 1° febbraio 2016 e rimarrà in vigore fino al 31 luglio 2017. In tal modo le imprese colpite dal franco forte avranno più tempo per adeguarsi alla nuova situazione di mercato.

Fino a fine gennaio 2016 le aziende potevano chiedere l'indennità per lavoro ridotto per 12 mesi al massimo sull'arco di due anni. Dal 1° febbraio 2016 la durata massima salirà a 18 mesi, dando così più tempo alle imprese per adeguarsi alla nuova situazione ed eventualmente espandersi su nuovi mercati. Questa possibilità va a beneficio sia dei dipendenti, che rimangono in azienda e sono assicurati, sia delle imprese, che in tal modo non perdono le competenze del loro personale.

Nel 2016 il tasso di disoccupazione dovrebbe attestarsi al 3,6 per cento in media, ossia ben al di sopra della media svizzera pronosticata sul lungo termine. Quando l'economia vive tempi difficili, il lavoro ridotto è un mezzo efficace per evitare licenziamenti precipitosi. Proprio per evitare un'ulteriore crescita della disoccupazione, il Consiglio federale ha deciso di prorogare la durata di percezione dell'indennità per lavoro ridotto e di diminuire il periodo di attesa, da due o tre giorni a un giorno soltanto.

Il 15 gennaio 2015 la Banca nazionale svizzera aveva annunciato che non avrebbe più mantenuto il tasso di cambio minimo di 1.20 franchi svizzeri per 1 euro. In seguito il franco svizzero si è fortemente rivalutato rispetto all'euro, a scapito delle imprese esportatrici e dei loro fornitori che stanno accusando perdite di lavoro e di ricavi. Nella direttiva del 27 gennaio 2015 la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) aveva reso noto che questa fluttuazione del corso di cambio è da considerarsi eccezionale e, pertanto, legittima il versamento dell'indennità per lavoro ridotto.


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