Durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto

Berna, 14.03.2024 - Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha avviato i preparativi necessari per proporre quest’estate al Consiglio federale di prolungare la durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) da 12 a 18 mesi, se la congiuntura rimane invariata. Le aziende alle prese con problemi economici avrebbero così più tempo per adattarsi alla situazione del mercato. I requisiti generali per ottenere l’ILR rimangono gli stessi.

Di norma, le aziende possono far valere il diritto all'ILR per non più di 12 mesi nell'arco di due anni. La legge consente al Consiglio federale di prolungare di 6 mesi la durata massima dell'ILR se il numero dei preannunci di lavoro ridotto è superiore a quello di 6 mesi prima e le previsioni della Confederazione sull'evoluzione del mercato del lavoro non lasciano intravedere alcun miglioramento nei 12 mesi successivi. Stando a una prima analisi del DEFR, attualmente queste condizioni sono soddisfatte. Il DEFR sta quindi preparando un'eventuale estensione della durata massima del diritto all'ILR.

All'inizio della guerra in Ucraina specialmente i settori economici ad alta intensità energetica hanno dovuto ricorrere all'ILR a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia. Nel frattempo questi ultimi sono diminuiti, ma il contesto congiunturale rimane difficile in diversi comparti. Estendere a 18 mesi la durata massima dell'ILR darebbe alle aziende più tempo per adattarsi alla difficile situazione ed eventualmente aprirsi a nuovi mercati.

In base ai suddetti preparativi, quest'estate il Consiglio federale deciderà se prolungare la durata massima di riscossione dell'ILR. Gli altri requisiti per beneficiare dell'ILR rimangono invariati. Il diritto all'indennità per lavoro ridotto scatta soltanto se tutti i requisiti sono soddisfatti in via cumulativa; questa condizione viene verificata in ogni singolo caso.


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