L’UFG autorizza l’estradizione di un’attivista dell’ETA

Berna, 23.03.2017 - Ritenendo adempiute tutte le condizioni necessarie, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha autorizzato l’estradizione in Spagna di un’attivista dell’ETA. Oltretutto la donna non è stata in grado di rendere verosimile né le torture che avrebbe subito in Spagna né le presunte omissioni nelle indagini da parte delle autorità spagnole. La decisione dell’UFG è impugnabile entro 30 giorni al Tribunale penale federale.

L'attivista basca, arrestata a Zurigo il 6 aprile 2016, era incarcerata in vista di estradizione. La relativa rogatoria spagnola si fondava su una sentenza del 22 maggio 2009 della Corte suprema iberica, che condannava la donna a una pena detentiva di sei anni e nove mesi per sostegno all'organizzazione clandestina basca ETA. In sede di revisione la pena era poi stata ridotta a tre anni e sei mesi con sentenza dell'8 febbraio 2017. L'attivista, resasi irreperibile prima di scontare la pena, dice di vivere in Svizzera sotto falsa identità dal 2009. Nel corso della procedura di estradizione ha dichiarato di essere stata condannata sulla base di una confessione estorta sotto tortura. Ha anche affermato che le autorità spagnole non hanno indagato a fondo sulle torture da lei denunciate. Per appurare il fondamento delle accuse mosse, l'UFG ha richiesto documenti completivi. Le autorità spagnole hanno trasmesso tutti gli atti richiesti (in particolare le sentenze relative alla verifica delle accuse di tortura e le cartelle mediche), puntualizzando che la donna non è stata torturata.

Accuse di tortura poco verosimili

L'attivista non è stata in grado di rendere verosimile le presunte torture subite in Spagna. Non ha nemmeno impugnato le sentenze dinanzi alla Corte suprema spagnola e alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Anche dall'esame degli atti procedurali non è emerso alcun indizio indicante che la giustizia spagnola non abbia preso sul serio le accuse di tortura. In un caso simile del 2002, il Tribunale federale aveva peraltro autorizzato l'estradizione di un presunto membro dell'ETA anche perché non riteneva lecito presumere che in Spagna si facesse ricorso sistematico alla tortura o che le persone sospettate di collaborare con l'ETA non potessero a priori sperare in un procedimento penale equo o in un regime detentivo conforme ai diritti fondamentali. Alla stessa stregua, nel caso in specie l'UFG è giunto alla conclusione che l'estradizione non può essere rifiutata per violazione dei diritti fondamentali. Ha inoltre constatato che sono adempite tutte le condizioni necessarie, in particolare il criterio della doppia punibilità, in base al quale i fatti esposti nella rogatoria devono essere punibili anche in virtù del diritto svizzero. Ecco perché l'UFG ha autorizzato l'estradizione in Spagna chiedendo inoltre al Tribunale penale federale di respingere la censura dell'attivista, che invoca la persecuzione per motivi politici.

La decisione di estradizione dell'UFG non è ancora passata in giudicato; la sua esecuzione è subordinata al passaggio in giudicato di un'eventuale decisione d'asilo negativa. La decisione di estradizione è impugnabile dinanzi al Tribunale penale federale, la decisione d'asilo della Segreteria di Stato della migrazione invece dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Contro entrambe le decisioni è possibile ricorrere al Tribunale federale, la cui decisione è definitiva in tutti i punti.


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