OIP: precisazioni sul momento in cui deve essere reso noto il prezzo da pagare

Berna, 25.05.2022 - Il 25 maggio 2022 il Consiglio federale ha deciso di modificare l’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP). Il prezzo effettivamente da pagare è da indicare al momento e nelle vicinanze dell’offerta, e non solamente poco prima della stipula del contratto. Con questo adeguamento viene precisata la prassi degli organi di esecuzione cantonali e della SECO. La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

L’obiettivo dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP) è fare in modo che i prezzi siano chiari e comparabili ed evitare l’indicazione di prezzi ingannevoli.

Secondo l’OIP le merci e determinate prestazioni offerte in vendita al consumatore (v. catalogo delle prestazioni all’art. 10 OIP) devono essere contrassegnate con il prezzo effettivamente da pagare (prezzo al minuto) in franchi svizzeri. Il prezzo contiene le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto, i compensi per i diritti d’autore e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo. L’OIP è formulata in modo neutro dal punto di vista tecnologico e si applica sia ai negozi fisici che al commercio online.

Per le merci e i servizi offerti in vendita ai consumatori deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri; con l’espressione «in ogni momento» si sancisce la prassi in vigore, stando alla quale il prezzo globale deve essere indicato fin dall’inizio del processo.

Nei negozi fisici il prezzo deve quindi essere affisso nei pressi della merce esposta oppure, nel caso delle prestazioni di servizi, esposto al pubblico e non comunicato soltanto in cassa.

Per il commercio online, il prezzo va indicato all’inizio del processo di acquisto e non solamente nel riepilogo dell’ordine al termine dell’acquisto.

Si precisa inoltre che i supplementi obbligatori per esempio per la prenotazione, il servizio o l’elaborazione rientrano fra i «supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo» da includere nel prezzo, mentre i costi di spedizione possono continuare a essere indicati separatamente.

Queste precisazioni dell’OIP sono state apportate a seguito di una sentenza del Tribunale federale (4A_235/2020), la cui pubblicazione ha fatto emergere incertezze riguardo al momento in cui va indicato il prezzo nel commercio online.

La modifica dell’OIP risponde ai dubbi sollevati e fa chiarezza sulla questione.


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