Università

L’articolo 63a della Costituzione federale stabilisce che la Confederazione e i Cantoni provvedono alla qualità e alla competitività del settore delle scuole universitarie (composto da politecnici federali, università cantonali, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche e altri istituti accademici).  

Le relative basi sono definite nella legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

Ultima modifica 17.01.2022

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