L’esistenza di un partenariato sociale efficiente è una prerogativa della Svizzera e un elemento importante del suo successo. Nel quadro di questa collaborazione tra lavoratori e datori di lavoro vengono negoziate, spesso senza l’intervento del legislatore, le condizioni di lavoro di un settore o di un’azienda a livello bilaterale e, se necessario, regionale. Ciò permette di trovare soluzioni flessibili e specifiche per un settore o una regione, che si basano su un mercato del lavoro liberale e tengono conto della realtà economica.
I compromessi raggiunti vengono sanciti in un contratto collettivo di lavoro (CCL). Le disposizioni concordate, entrando in vigore, diventano parte integrante del contratto individuale di lavoro e stabiliscono ad es. il salario, le ferie e le prescrizioni sulla durata del lavoro. I CCL prevedono perlopiù una durata di validità nonché l’obbligo di mantenere la pace sociale per entrambe le parti.
Oggi le attività professionali sono in molti casi caratterizzate da un’elevata flessibilità spazio-temporale. Per garantire anche nella legge disposizioni quanto più flessibili possibile, quest’anno sono state modernizzate le modalità della registrazione della durata del lavoro. La revisione dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro tiene conto di questa evoluzione e permette di semplificare la registrazione della durata del lavoro o di rinunciarvi completamente nel rispetto della legge sul lavoro vigente e della tutela della salute.